Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi stabilisce che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.
A questo principio di omnicomprensività esistono alcune deroghe: vi sono infatti alcune somme e valori che, nonostante siano percepiti in relazione al rapporto di lavoro, non concorrono a formare reddito, integralmente o nei limiti di determinati importi. Fra questi, ricordiamo i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, i contributi di assistenza
sanitaria e quelli versati alle forme di previdenza complementare, l’utilizzo di alcune opere o servizi (indicati nell’art.100, comma 1 del TUIR) e le somme, prestazioni e servizi erogati per la frequenza di asili nido, colonie climatiche e borse di studio.
I compensi in natura (c.d. fringe benefits), sotto forma di beni e servizi – inclusi i buoni spesa – che il datore eroga al lavoratore, sono totalmente esenti fino a 258,23 euro. Se tale valore viene superato, esso concorre integralmente a formare il reddito da lavoro dipendente. Al contrario, le spese volontariamente sostenute dai datori di lavoro relative a
opere e servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione assistenza sociale
e sanitaria o culto non concorrono a formare reddito da lavoro. Queste opere o servizi non devono essere oggetto di contrattazione aziendale e – nell’ambito di politiche aziendali di WHP – possono assumere svariate forme, quali, ad esempio; corsi di lingua
(finalità di educazione e istruzione), iscrizioni a palestre, circoli sportivi, viaggi, biglietti per spettacoli (finalità ricreative), check-up medico (servizi sanitari), momenti formativi relativi al benessere (servizi vari), trasporto collettivo.
Questi costi sostenuti dalle aziende sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi (IRES) nel seguente modo:
- 5 per mille del costo del lavoro per le spese sostenute volontariamente dal datore per opere e servizi utilizzabili dalla generalità o categorie di dipendenti;
- interamente deducibili se riferite ad asili nido, colonie climatiche, formazione scolastica, borse di studio.
Ai fini IRAP questi costi sono deducibili se non assumono natura retributiva per il dipendente. Ad esempio, sono deducibili ai fini IRAP i corsi di addestramento e aggiornamento professionale, i costi per servizi di mensa e di trasporto collettivo.
Per maggiori informazioni su tali aspetti è bene far riferimento al servizio Fiscale, Societario, Doganale e Previdenziale di Confindustria Bergamo: tel. 035275279